L’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti sui titoli di disponibilità dei mezzi di trasporto considerati validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta previsto in favore delle imprese di autotrasporto a titolo di riduzione dell’accisa corrisposta sul prezzo del gasolio utilizzato (Circolare 23 febbraio 2016, n. 4/D).
Presupposto per il riconoscimento del cd. “bonus gasolio per autotrasporto” è il possesso del mezzo utilizzato sulla base di un idoneo titolo giustificativo, tenuto conto che il soggetto legittimato a richiedere il beneficio è soltanto il reale utilizzatore dell’autoveicolo. Atteso il progressivo ampliamento delle forme di disponibilità di autoveicoli commerciali e mezzi di trasporto, l’Agenzia delle Dogane ha indicato le figure negoziali ammissibili ai fini del beneficio, distinguendo le in base alle condizioni ed ai requisiti, oggettivi e soggettivi, di esercizio dell’attività di autotrasporto, nonché i vincoli di utilizzo dei mezzi previsti nei diversi settori.
TRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI
L’esercente attività di autotrasporto merci per conto di terzi può avere la disponibilità dell’autoveicolo a titolo di proprietà, locazione con facoltà di compera – locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto. Tali titoli sono tutti idonei alla concessione del “bonus gasolio”.
La possibilità di concedere ed utilizzare autoveicoli mediante comodato o locazione senza conducente è riservata, invece, ad imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori le quali utilizzano i mezzi per il trasporto merci conto terzi, con obbligo di forma scritta del contratto debitamente registrato.
Analoga valutazione vale per taluni contratti – ad esempio, il cd. “nolo a freddo” – utilizzati nella pratica commerciale per far fronte ad esigenze occasionali. Con tali figure negoziali, funzionalmente riconducibili alla locazione senza conducente, l’attività di trasporto merci viene svolta dall’esercente mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti. Anche in queste ipotesi il beneficio è consentito a condizione che sussista l’iscrizione nell’Albo degli autotrasportatori e la forma scritta del contratto debitamente registrato.
Non è ammissibile, invece, la cessione di autoveicoli a titolo di sublocazione o subcomodato.
TRASPORTO MERCI PER CONTO PROPRIO
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.
I titoli idonei al riconoscimento del bonus gasolio sono: proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera o noleggio senza conducenti.
Per tale settore sono esclusi la locazione ed il comodato.
TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
Ai fini del riconoscimento del bonus gasolio in favore degli esercenti trasporto pubblico di persone, la Circolare chiarisce che sebbene lo svolgimento del servizio di trasporto persone risulti svincolato dal collegamento con predeterminate figure negoziali, resta ferma la condizione della titolarità giuridica in base alla quale l’impresa dispone dell’automezzo su cui è stato consumato il gasolio.
AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO DA ESERCENTE UTILIZZATORE A TITOLO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Altra situazione riscontrata nell’applicazione del beneficio è il consumo di gasolio su autoveicoli posseduti a titolo di locazione e concessi in uso da esercente che, a propria volta, ne ha la disponibilità sulla base di un distinto contratto di locazione finanziaria.In tale ipotesi, l’esercente autotrasporto merci conto terzi è legittimato ad accedere all’agevolazione sul gasolio consumato a condizione che:
– le imprese coinvolte siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori;
– il trasferimento della disponibilità del mezzo di trasporto all’esercente che presenta la dichiarazione trimestrale di rimborso sia effettuata con il consenso dell’impresa di leasing proprietaria, anche espresso in forma preventiva nel contratto di locazione finanziari;
– il contratto di locazione tra le imprese di autotrasporto sia fatto in forma scritta.
SEMIRIMORCHI TRAINATI DA TRATTORI STRADALI DI ALTRA IMPRESA
Con riferimento ai complessi di veicoli (autoarticolati) nella disponibilità di differenti imprese, in cui l’esercente titolare del trattore stradale (motrice) traina, oltrechè i propri, anche i semirimorchi appartenenti ad altra impresa iscritta nell’albo, la circolare chiarisce che è esclusa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione per il gasolio consumato da parte dell’impresa titolare dei soli semirimorchi trainati.
TRASPORTO MERCI CONTO TERZI IN FORMA CONSORTILE
Con riferimento al trasporto merci per conto di terzi, l’accesso al “bonus gasolio” deve ritenersi fruibile anche nell’ambito delle attività svolte in forma consortile, laddove il consorzio (iscritto all’albo degli autotrasportatori) procede all’acquisto del carburante ed alla successiva erogazione sia per i mezzi propri sia per quelli delle imprese consorziate (anch’esse iscritte al predetto albo).
In tal caso, le fatture emesse dal consorzio per le erogazioni di gasolio devono riportare anche gli estremi della targa del veicolo rifornito, e ciascun esercente consorziato deve effettuare la richiesta del bonus gasolio indicando il totale dei litri consumati in relazione al numero delle fatture emesse dal consorzio.
Il rappresentante dell’organo consortile, a sua volta, nel riportare il totale dei litri fatturati di gasolio farà riferimento alle fatture emesse dal fornitore al consorzio stesso, esclusivo acquirente del prodotto agevolato, e ripartirà il predetto dato nel Quadro A-1 in termini di litri consumati da ciascuno dei propri mezzi riforniti. Tale ultimo calcolo ovviamente dovrà essere al netto del totale dei litri consumati già dichiarati dagli esercenti consorziati, comprovabili dalle distinte fatture emesse dal consorzio.